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Le norme dell’OCSE impresse nella legge svizzera

La presidente della Confederazione e ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf durante il dibattito di mercoledì Keystone

Il Consiglio nazionale ha approvato la nuova legge sull’assistenza amministrativa in ambito fiscale. Le disposizioni legali, che riprendono gli standard attuali dell’OCSE, alleggeriscono il segreto bancario: l’assistenza verrà accordata anche per casi di sottrazione fiscale.

Finita nel 2009 sulla lista grigia dei paradisi fiscali, la Svizzera si era vista costretta ad adottare entro breve tempo le norme dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di evitare di ritrovarsi addirittura sulla lista nera ed incorrere in pesanti sanzioni da parte dei principali paesi industrializzati, Unione europea e Stati uniti in testa.

Quale primo passo per uscire da questa delicata situazione, la Confederazione è stata chiamata a ratificare entro un anno almeno 12 convenzioni di doppia imposizione fiscale, riprendendo gli standard internazionali dell’OCSE, di cui fa parte.

Quese convenzioni servono principalmente a suddividere le competenze fiscali tra i due paesi firmatari, in modo da evitare tra l’altro che un contribuente venga tassato due volte o possa sfuggire al fisco di entrambi i paesi. Gli accordi stabiliscono inoltre le condizioni della reciproca assistenza amministrativa in caso di evasione fiscale.

In seguito alle pressioni internazionali, la Confederazione è stata inoltre spinta ad adeguare le sue disposizioni legali in materia di assistenza amministrativa. Regolate finora soltanto da ordinanze, queste disposizioni saranno in futuro contenute in una nuova legge, approvata mercoledì dalla Camera del popolo con 113 voti favorevoli, 58 contrari e 2 astensioni.

Segreto bancario allentato

La nuova legge in materia di assistenza amministrativa allenta in pratica il segreto bancario. Finora, la Confederazione forniva informazioni alle autorità fiscali di altri paesi soltanto in caso di frode fiscale. In futuro, se le nuove disposizioni saranno approvate anche dalla Camera dei cantoni, l’assistenza amministrativa sarà concessa anche per i casi di sottrazione fiscale, ossia l’omissione di dichiarare redditi o patrimoni al fisco.

L’assistenza non verrà però accordata agli Stati che si servono di dati bancari sottratti illegalmente. Negli ultimi anni, la Germania e altri paesi avevano infatti acquistato cd contenenti informazioni bancarie confidenziali. Berna collaborerà soltanto se i dati sono stati ottenuti rispettando la legislazione elvetica.

La sinistra ha tentato, invano, di estendere l’applicazione della legge anche ai paesi con i quali non esiste una convenzione di doppia imposizione fiscale. Finora la Svizzera ha firmato accordi di questo tipo con poco più di un centinaio di paesi.

“Numerosi paesi non riceverebbero alcuna assistenza amministrativa, dal momento che non abbiamo concluso convenzioni fiscali con loro. E si tratta soprattutto dei paesi in via di sviluppo, dai quali fuggono ogni anno illegalmente miliardi di franchi, spesso verso le banche svizzere”, ha dichiarato Hans-Jürg Fehr. Secondo il deputato del Partito socialista, “non è ammissibile di attuare una politica dei soldi puliti nei confronti di alcuni Stati e continuare ad accettare denaro sporco da altri”.

No a domande raggruppate

La Camera del popolo ha bocciato anche la proposta del Partito socialista di inserire già ora nella legge la possibilità di concedere assistenza amministrativa agli altri paesi per domande raggruppate, ossia richieste relative a gruppi interi di contribuenti senza indicazioni precise della loro identità. Attualmente la Svizzera trasmette informazioni solo per singoli casi, documentati dalle autorità fiscali.

L’Unione democratica di centro (UDC) esigeva invece che l’assistenza amministrativa per le domande raggruppate venisse esplicitamente esclusa dalla nuova legge, in modo da evitare tra l’altro eventuali “fishing expeditions” (vedi finestra a fianco). “Non possiamo accettare questo progressivo svuotamento del segreto bancario”, ha dichiarato il deputato del partito di destra Caspar Baader.

Respingendo sia le proposte della destra che della sinistra, la maggioranza della Camera del popolo ha seguito le raccomandazioni della presidente della Confederazione Eveline Widmer-Schlumpf. Secondo la ministra delle finanze, l’inclusione delle domande raggruppate nella nuova legge sarà in ogni caso necessaria nei prossimi tempi, dal momento che lo impongono le nuove norme attualmente elaborate dall’OCSE. Prima di compiere questo passo, il governo intende tuttavia conoscere esattamente i nuovi standard internazionali.

Eccezione per gli Stati uniti

Assistenza amministrativa in base a domande raggruppate verrà probabilmente accordata già prossimamente agli Stati uniti. La Camera del popolo ha infatti accettato mercoledì di entrare in materia sulle proposte di modifica dell’accordo di doppia imposizione fiscale concluso con Washington. I principali cambiamenti concernono appunto la possibilità di fornire informazioni per migliaia di contribuenti, come preteso dall’amministrazione americana.

A spingere le autorità a fare queste concessioni sono stati gli sbagli commessi da alcune banche svizzere negli Stati uniti. Dopo l’UBS, nel 2008, altre 11 banche svizzere sono finite dall’anno scorso nel mirino delle autorità americane. Gli istituti bancari sono accusati di aver aiutato decine di migliaia di clienti ad evadere il fisco. Gli Stati uniti esigono questa volta i dati di almeno 6’500 presunti evasori.

Le modifiche all’accordo di doppia imposizione fiscale, sottoposte all’esame del Parlamento, serviranno da un lato a regolare la concessione a Washington delle informazioni richieste. Dall’altro, dovrebbero aprire la strada alla conclusione di un accordo globale con le autorità americane per evitare procedimenti giudiziari contro le banche svizzere, le quali dovranno probabilmente versare alcuni miliardi di dollari per far chiudere il loro dossier.

Il dibattito riprenderà lunedì alla Camera del popolo.

Nel marzo 2009, i membri del G20 (gruppo che riunisce le 20 principali economie mondiali) ha minacciato di porre la Svizzera e altri paesi sulla lista nera dei paradisi fiscali, nel caso in cui non si conformassero ai agli standard sullo scambio d’informazioni fiscali elaborati dall’OCSE (Organizzazione della cooperazione e dello sviluppo economico).

Per evitare di finire sulla lista nera, la Svizzera è stata costretta, in un primo tempo, a firmare con almeno 12 paesi convenzioni di doppia imposizione fiscale conformi alle norme dell’OCSE.

In base a tali norme, la Svizzera s’impegna a fornire informazioni ad altri paesi anche in caso di sottrazione fiscale – ossia l’omissione, intenzionale o meno, di dichiarare dei redditi al fisco.

Finora la Confederazione accordava assistenza amministrativa soltanto in caso di frode fiscale – ossia il tentativo di ingannare il fisco falsificando ad esempio dei documenti.

Incaricato di verificare l’applicazione delle norme internazionali, il Forum mondiale sulla trasparenza e lo scambio d’informazioni a fini fiscali ha, tuttavia, ritenuto che le condizioni fissate per la concessione dell’assistenza amministrativa fossero ancora troppo restrittive.

In base alle convenzioni firmate finora, la Svizzera tramette informazioni solo per casi singoli e se il paese richiedente ha identificato il presunto evasore fiscale.

Questa clausola dovrebbe servire ad evitare eventuali “fishing expeditions”, ossia tentativi da parte di altri Stati di “pescare” informazioni su diverse persone, senza prove concrete.

L’OCSE sta però elaborando ora nuove norme, in base alle quali l’assistenza amministrativa deve essere concessa anche per gruppi di contribuenti, senza che il paese richiedente debba fornire prove precise.

Prevedibilmente, le autorità svizzere saranno qui costrette nei prossimi tempi ad adeguare tutte o una parte delle convenzioni di doppia imposizione fiscale finora concluse.

Il governo chiede attualmente di inserire l’assistenza amministrativa per gruppi di contribuenti soltanto nella convenzione di doppia imposizione concordata con gli Stati uniti

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