Il TAF bacchetta la SEM su procedura asilo accelerata
(Keystone-ATS) Il Tribunale amministrativo federale (TAF) bacchetta la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Quest’ultima ha ripetutamente violato i diritti garantiti ai richiedenti asilo nell’ambito delle procedure accelerate.
Con un sentenza di principio pubblicata oggi, il TAF ha accolto il ricorso di un richiedente la cui domanda era stata decisa con la nuova procedura celere. Introdotta nel marzo 2019 dalla revisione della legge sull’asilo, questa procedura è applicabile alle domande che possono essere decise senza ulteriori chiarimenti.
Quando la SEM respinge la domanda, il termine per il ricorso al TAF è di sette giorni, mentre è di 30 giorni per la procedura ampliata riservata ai casi complessi. Nel caso specifico, il rappresentante legale del ricorrente aveva richiamato l’attenzione della SEM sulla complessità del caso. Dopo una prima audizione, la SEM ne aveva infatti effettuate altre due della durata di sei ore ciascuna.
La decisione sull’asilo – scrive il TAF in un comunicato stampa – era arrivata soltanto dopo 89 giorni di calendario, invece dei 29 giorni previsti dal legislatore. Al rappresentante legale erano però concessi soltanto 7 giorni di tempo per fare ricorso.
Errore di triage commesso dalla SEM
Nella loro sentenza, i giudici di San Gallo ammettono che la SEM ha compiuto ampie indagini ed ha motivato compiutamente la sua decisione. Ma benché la legge preveda che nella procedura celere la durata massima di 29 giorni può essere superata di “alcuni giorni”, la SEM ha oltrepassato anche questo margine “in misura massiccia”.
Le giustificazioni addotte dalla SEM per motivare la mancata attribuzione alla procedura ampliata non hanno peraltro convinto il collegio giudicante. Già in prima istanza il rappresentante legale aveva in effetti evidenziato la complessità della procedura e l’errore di triage. In conclusione, la Corte ha annullato la decisione e ha rinviato la causa alla SEM per un nuovo giudizio in procedura ampliata. La sentenza è definitiva.
Il TAF precisa inoltre che quello trattato non è un caso speciale. In molti altri casi, la SEM avrebbe dovuto optare per una procedura estesa, garantendo un termine ordinario di ricorso di 30 giorni.
(Sentenza E-6713/2019 del 9 giugno 2020)