Fondare un’impresa
Lo spirito imprenditoriale è fortemente radicato in tutta la Svizzera, ma per mettersi in proprio da cittadina/o straniera/o servono autorizzazioni e permessi.
Le pratiche per lavorare in Svizzera da indipendente e fondare un’azienda variano molto, a seconda del Paese d’origine. Le regole che valgono per chi ha la nazionalità di uno Stato dell’Unione Europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) non sono le stesse in vigore per chi proviene da Stati terzi.
UE/AELS
Cittadine e cittadini dei Paesi dell’UE/AELS possono esercitare un’attività indipendente in Svizzera e costituire un’impresa. Per ottenere il permesso di dimora (permesso B, della durata di 5 anni, rinnovabile) devono dimostrare l’esistenza dell’attività lucrativa e provare che saranno in grado di mantenersi.
A questo scopo, possono presentare alle autorità cantonali un numero di identificazione della loro impresa (IDI), l’iscrizione a un registro professionale e alle assicurazioni sociali, un business plan, i dati contabili o un’iscrizione al registro di commercio.
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Con un permesso B, cittadine e cittadini dell’UE/AELS possono costituire aziende di qualsiasi forma giuridica. Per una società anonima (SA), almeno una/un componente il Consiglio d’amministrazione deve essere domiciliata/o in Svizzera, mentre per una società a garanzia limitata (Sagl) deve esserlo almeno un’amministratrice o un amministratore con diritto di firma.
Se la lavoratrice/il lavoratore indipendente non guadagna abbastanza e deve ricorrere a prestazioni sociali, il permesso di dimora è revocato.
Frontalieri
Anche frontaliere e frontalieri cittadini di un Paese dell’UE/AELS possono costituire un’impresa in Svizzera e lanciarsi come indipendenti. Devono solo dimostrare alle autorità cantonali che tale attività lucrativa può essere praticata in Svizzera, ad esempio presentando dei documenti dell’azienda quali un business plan, l’iscrizione al registro di commercio, l’apertura di un ufficio o un laboratorio, la costituzione della società o i documenti contabili.
Se l’attività indipendente è possibile e provata, le autorità rilasciano un permesso per frontalieri G UE/AELS, valido 5 anni, rinnovabile.
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Paesi terzi
Le persone con nazionalità di Stati terzi hanno accesso al mercato del lavoro elvetico solo se particolarmente qualificate e se la loro attività serve gli interessi economici dell’intera Svizzera.
Straniere e stranieri titolari di un permesso di domicilio (permesso C) hanno il diritto di mettersi in proprio e fondare un’azienda, ma per il resto, aspiranti imprenditrici e imprenditori provenienti da Paesi terzi devono richiedere un’autorizzazione e provare sia di potersi mantenere, sia che la loro futura impresa avrà un impatto positivo e sostenibile sul mercato del lavoro elvetico.
La Svizzera limita il numero annuale di lavoratrici e lavoratori provenienti da Stati terzi, status nel quale rientra anche il Regno Unito da quando ha lasciato l’UE.
Maggiori informazioni sul tema:
–sul portale PMI della Confederazione per piccole e medie impreseCollegamento esterno
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