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Lavorare in Svizzera

Contratti di lavoro

Huomo al lavoro
Gian Ehrenzeller/Keystone

In Svizzera, la settimana lavorativa massima è di 45 ore e il diritto alle vacanze è di quattro settimane. Molti contratti di lavoro prevedono tuttavia condizioni migliori.

La legge svizzera non prescrive una forma particolare per il contratto di lavoro: esso può essere stipulato, con altrettanto valore, anche verbalmente. In genere, tuttavia, lo si conclude per iscritto. Esistono in Svizzera tre tipi di contratto:

il contratto individuale: è un documento firmato dalla/dal dipendente e dal datore di lavoro, che definisce diritti e obblighi delle parti. Deve indicare in particolare la data dell’inizio del rapporto di lavoro, la funzione della persona assunta, il salario e la durata settimanale del lavoro. Se è a tempo determinato, il contratto deve anche indicare la data di conclusione del rapporto di lavoro;

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il Contratto collettivo di lavoro (CCL): è un accordo tra il personale -rappresentato dai sindacati- e uno o più datori di lavoro (o la loro associazione padronale). Stabilisce le condizioni di lavoro minime in un certo settore d’attività. Include indicazioni sul salario, le vacanze, le ore di lavoro e i termini di disdetta, applicabili al contratto individuale. In Svizzera si contano numerosi CCL nazionali (edilizia, parrucchieri, sicurezza privata, ecc.) ma ne esistono anche di regionali o limitati a una sola azienda;

il Contratto normale di lavoro (CNL): riguarda settori senza CCL, per i quali le autorità federali o cantonali hanno definito dei contratti-tipo che stabiliscono in particolare il salario minimo. Nell’elaborare il contratto individuale, il datore di lavoro può modificare tali condizioni solo per offrirne di più vantaggiose per la/il dipendente. I CNL sono emanati quando in una regione, una professione o un settore si constatano ripetuti abusi rispetto ai salari usuali. Esiste ad esempio un CNL a livello nazionale per le lavoratrici e i lavoratori dell’economia domestica.

Durata del lavoro

Il contratto di lavoro stabilisce la durata della settimana lavorativa. La legge prevede che non ecceda le 45 ore per il personale tecnico o amministrativo dell’industria e per quello dei servizi, come il commercio al dettaglio su grandi superfici. Per tutti gli altri, il limite massimo è fissato a 50 ore a settimana.

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In Svizzera, spesso, i quadri dirigenti non hanno tempi di lavoro fissi. Molti datori di lavoro ritengono che l’eventuale maggior volume d’occupazione sia ricompensato dal pagamento di un salario elevato.

Se invece una/un dipendente lavora più di quanto preveda il suo contratto, effettua delle ore supplementari, il cui recupero o il pagamento dipende dagli accordi con il datore di lavoro o dalle condizioni fissate nel contratto o nel CCL.

Nel caso in cui lavori più di quanto preveda la legge, effettua del lavoro straordinario, che deve essere retribuito con un supplemento del 25% oppure, con l’accordo della/del dipendente, essere compensato con un tempo di riposo equivalente. Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore al giorno e le 170 ore all’anno per una settimana lavorativa di 45 ore, rispettivamente 140 ore all’anno per la settimana lavorativa di 50 ore.

In Svizzera, le aziende sono obbligate a chiedere un’autorizzazione per impiegare personale di notte o la domenica. La legge prevede delle compensazioni e una retribuzione più alta.

Congedi e vacanze

Qualsiasi sia il loro volume d’occupazione, le lavoratrici e i lavoratori hanno per legge almeno 4 settimane di vacanza all’anno. Le/i minori di 20 anni ne hanno 5, e spesso i CCL prevedono più vacanze per il personale di oltre 50 anni di età.

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Lavoratrici e lavoratori dipendenti hanno inoltre diritto a un congedo in queste circostanze:

giorni festivi: l’unico fissato nella Costituzione è il 1° agosto (Festa nazionale), ma in aggiunta ogni Cantone ha i suoi, e ne conta da 7 a 15;

avvenimenti particolari: non sono stabiliti dalla legge, ma in genere indicati nel CCL o nel regolamento aziendale; si tratta della partecipazione a funerali, del proprio matrimonio o trasloco, oppure ancora delle visite mediche;

attività di volontariato per i giovani: lavoratrici e lavoratori di meno di 30 anni di età hanno diritto a 5 giorni di congedo non pagato all’anno per accompagnare bambini o ragazzi in attività extrascolastiche o per seguire una formazione legata a tali attività;

cura di una/un congiunta/o: la/il dipendente ha diritto a un congedo pagato per occuparsi di un membro della famiglia con problemi di salute;

malattia: se la lavoratrice o il lavoratore è malata/o, il datore di lavoro gli accorda un congedo e per un certo tempo continua a versare il salario. Tale prestazione può variare a seconda dell’assicurazione stipulata dall’azienda e dalla regione in cui ci si trova. In genere, chi è in malattia riceve l’80% dello stipendio per al massimo 24 mesi.

nascita: i neo-genitori hanno diritto a un congedo parentale. Il congedo maternità dura 14 settimane, quello di paternità è di 2 settimane.

Disdetta

Un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto rispettando termini e scadenze previsti a tale scopo. La disdetta va motivata se la controparte lo chiede. La/il dipendente e il datore di lavoro possono però sciogliere il contratto in qualsiasi momento se è di comune accordo.

Il termine di disdetta nel periodo di prova (che dura da uno a tre mesi secondo i casi) è di 7 giorni. In seguito, è di un mese per il primo anno, due mesi tra il secondo e il nono anno di impiego e tre mesi dal decimo. Questi termini legali possono essere modificati per contratto o CCL.

Vi è una protezione dal licenziamento per le donne in gravidanza o che hanno partorito nel corso delle 16 settimane precedenti. Una protezione che riguarda anche chi è in malattia o ha subito un infortunio: per un certo periodo (la cui lunghezza dipende dal numero di anni di servizio, e va da 1 a 6 mesi) l’azienda non può disdire il contratto.

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