“Non è la fine del segreto bancario”
L'avvocato Paolo Bernasconi, uno dei massimi esperti del settore finanziario, esclude che si possa parlare di fine del segreto bancario nel contenzioso tra UBS e la giustizia americana. Intervista.
Il segreto bancario protegge la sfera privata, ma non chi froda il fisco. Lo ha ribadito anche il Consiglio federale dopo aver preso atto della transazione tra UBS e le autorità giudiziarie statunitensi. La vicenda ha comunque scatenato un’ondata di reazioni contrastanti.
E ora, dopo l’annuncio della trasmissione di dati su clienti UBS agli Stati Uniti nell’ambito della vertenza fiscale con la grande banca, la Commissione europea chiede una parità di trattamento per gli stati membri dell’UE.
Membro della commissione di sorveglianza dell’Associazione svizzera dei banchieri, investigatore speciale e consulente scientifico per numerose organizzazioni internazionali, l’avvocato ticinese Paolo Bernasconi analizza il provvedimento deciso dall’Autorità federale di vigilanza (FINMA) sul caso UBS e i possibili senari futuri.
Come valuta l’accordo raggiunto da UBS negli USA?
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si è trovata confrontata con un avvenimento di portata straordinaria e storica per una serie di motivi, tra cui un procedimento penale emblematico condotto da parte del Dipartimento di giustizia americano contro la principale banca svizzera.
A ciò va aggiunto il rischio di rappresaglie da parte delle Autorità americane nei confronti di UBS, come per esempio la revoca della qualità di “Qualified Intermediary” (in base all’accordo tra banche estere e autorità americane per l’imposizione fiscale sugli investimenti, ndr) nei confronti di UBS, ciò che avrebbe comportato l’esclusione di UBS dal mercato e dalla borsa americani.
La FINMA è stata inoltre confrontata con il rischio di vedersi imporre da parte delle autorità americane un trattato di assistenza e di cooperazione in materia fiscale, del genere di quello che è appena stato firmato da parte del Liechtenstein.
Trattato che comprende anche la sottrazione fiscale, e non solo la frode fiscale, e anche lo scambio di informazioni necessarie per gli accertamenti fiscali, indipendentemente dall’esistenza o meno di un sospetto di infrazione fiscale.
Quali le conseguenze di questa scelta per la Svizzera e la sua piazza finanziaria? È forse lecito pensare che il segreto bancario sia sulla via del tramonto?
Trovandosi confrontata con un avvenimento di carattere straordinario e dalle conseguenze straordinarie per l’intera piazza bancaria svizzera, la FINMA è stata costretta a scegliere un provvedimento di carattere straordinario.
Di conseguenza, non si può assolutamente parlare di fine o di tramonto del segreto bancario. Qualsiasi autorità politica o amministrativa, non solo in Svizzera ma anche in altri paesi, quando è confrontata con eventi di questo tipo, adotta provvedimenti adeguati alla situazione. Ciò è previsto dal principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione federale svizzera.
Nel suo comunicato, la FINMA dichiara di avere agito in applicazione degli articoli 25 e 26 della Legge Federale sulle Banche (capitolo XI “Misure in caso di rischio di insolvenza”). Il riferimento al rischio di insolvenza di UBS è pertanto manifesto.
È evidente quindi che la FINMA di fronte all’insolvenza della principale banca svizzera – che avrebbe avuto conseguenze disastrose per l’intero sistema bancario svizzero e quindi per tutti i clienti del sistema bancario svizzero – ha prese misure eccezionali.
È completamente sbagliato ritenere che l’obbligo del mantenimento del segreto bancario, che vale tuttora per tutte le banche svizzere, sia in pericolo. Questa norma è prevista dalle Legge sulle Banche che è tuttora in vigore.
Nell’ottica delle relazioni con l’Unione europea che preme sulla questione fiscale, quali margini di manovra restano alla Svizzera?
Con l’UE è in corso di attuazione un piano di cooperazione vincolato al diritto internazionale pubblico. Ricordo che il 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli articoli 50, 51 e 52 dell’Accordo di adesione all’Accordo di Schengen che la Svizzera ha ratificato e che riguardano la cooperazione con le autorità dell’Unione Europea riguardo alla frode fiscale.
Nell’aprile 2009, inoltre, entreranno in vigore nei confronti di 18 Paesi, le norme sulla cooperazione riguardanti la frode doganale ed il contrabbando professionale contenute nell’Accordo bilaterale con l’Unione Europea contro le frodi nel settore della fiscalità indiretta.
Solamente nel 2013 verrà rinegoziato l’accordo sull’ “euroritenuta” (vedi a fianco ndr.) riguardo al quale c’è da attendersi che la Svizzera accetterà di colmare le lacune individuate da parte dell’Unione Europea. Questo programma di accordi internazionali non verrà minimamente toccato da un evento straordinario come quello suddetto.
Avvocato Bernasconi, che dire infine di UBS: siamo davvero alla caduta degli dei?
La decisione della FINMA necessita ovviamente da parte di UBS il rispetto dell’obbligo di informare i clienti interessati, i quali dovranno sapere al più presto se i loro nomi sono stati notificati all’autorità americana, se sono state trasmesse altre informazioni, quali documenti e a quali condizioni.
D’altra parte invece, tutte le altre migliaia di clienti di UBS che sono contribuenti americani dovranno essere informati, al fine di tranquillizzarli riguardo al fatto che i loro nomi non sono stati trasmessi e che ciò avverrà semmai esclusivamente nell’ambito della procedura giudiziaria attualmente in corso di esecuzione delle domande di cooperazione presentate da parte del Dipartimento del Tesoro e dall’Internal Revenue Service (IRS) l’autorità fiscale americana.
swissinfo, Françoise Gehring
Paolo Bernasconi, avvocato e professore di diritto, è uno dei massimi esperti in campo finanziario e bancario.
Nella sua attività professionale svolge anche funzioni di investigatore speciale, esperto giuridico permanente e consulente scientifico per varie organizzazioni internazionali e governi, per il Dipartimento federale delle finanze e per diverse autorità cantonali.
È stato anche membro della Commissione d’esperti per le Direttive contro il riciclaggio di denaro della Commissione federale delle banche, per la Legge federale sulle borse e la Legge federale sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Nel 2004 Svizzera e Unione Europea hanno stipulato un accordo sulla tassazione del risparmio, o euroritenuta, entrato in vigore il 1° luglio 2005.
Grazie a questo accordo, i cittadini dell’UE che hanno aperto conti in Svizzera possono scegliere se dichiarare i soldi al fisco del loro paese di provenienza oppure optare per una trattenuta alla fonte sugli interessi maturati.
La somma percepita grazie a questa aliquota – che raggiungerà il 35% nel 2011 – è retrocessa nella misura del 75% agli Stati di residenza dei clienti. In altre parole, chi cerca di evadere il fisco trasferendo i suoi soldi in Svizzera viene comunque tassato.
Lo scambio di informazioni in favore di procedimenti fiscali avviati dalle autorità americane per frode fiscale o per comportamenti analoghi, è disciplinato dalla Convenzione contro la doppia imposizione stipulata fra la Svizzera e gli Stati Uniti nel 1996 e dal relativo Memorandum of Understanding (gennaio 2003).
“C’è da ritenere – spiega Paolo Bernasconi – che le autorità americane, quando hanno stipulato i suddetti strumenti di diritto internazionale pubblico, abbiano sottovalutato l’impatto delle procedure giudiziarie e delle garanzie messe a disposizione dei contribuenti americani in base alle procedure svizzere”.
“Non è da escludere che, in un caso di importanza nazionale come quello riguardante UBS, le autorità americane avrebbero denunciato la Convenzione contro la doppia imposizione, ciò che avrebbe cagionato problemi colossali all’economia svizzera, in particolare al settore industriale e commerciale”.
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