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La Svizzera, un Paese di immigrazione

Asilo in Svizzera

Un uomo e una donna in un centro per richiedenti asilo.
Peter Schneider/Keystone

Chiunque sia in pericolo o perseguitata/o a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche ha il diritto di chiedere asilo in Svizzera. Ma la procedura può essere lunga e le/i richiedenti devono provare, o almeno rendere credibile, che meritano lo statuto di rifugiata/o.

La Legge federale sull’asilo (LAsi) definisce il termine “rifugiato” e le condizioni affinché la richiesta di protezione sia accolta. Il testo precisa che “sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati”.

Il 1° marzo 2019 sono entrate in vigore in tutta la Svizzera le nuove procedure d’asilo. Tutta l’organizzazione è stata rivista allo scopo di renderle celeri, ciò che ha comportato grandi cambiamenti a livello dei centri di registrazione e accoglienza, dell’assistenza legale ai richiedenti e dei termini di ricorso.

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video Come funziona il diritto d asilo in Svizzera.

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Ecco come funziona il diritto d’asilo in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera ha una lunga tradizione umanitaria e si occupa di un numero relativamente maggiore di richieste d’asilo rispetto ad altri Paesi europei.

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Arrivo in Svizzera

Una domanda d’asilo può essere presentata:

oralmente o per iscritto a un passaggio di frontiera aperto o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero;

direttamente nei centri federali per richiedenti asilo della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

In genere, non è possibile presentare domanda di asilo dall’estero. Coloro che devono lasciare il loro Paese d’origine per ragioni impellenti possono tuttavia rivolgersi alla rappresentanza elvetica competente per sapere se hanno i requisiti per ottenere un visto di entrata in Svizzera. Un visto per motivi umanitari può essere rilasciato qualora la vita o l’integrità fisica siano direttamente, seriamente e concretamente minacciate.

Le persone che hanno lasciato il Paese d’origine e soggiornano in uno Stato terzo sono considerate come non in serio pericolo e pertanto non hanno, in genere, diritto all’asilo.

La Svizzera ha aderito alla Convenzione di Dublino, che prevede che il primo Paese europeo nel quale una/un richiedente arriva rilevi le impronte digitali e registri la sua domanda. Coloro che in seguito si spostano in un altro Stato dell’Unione Europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e vi inoltrano una nuova richiesta d’asilo dovrebbero, in linea di principio, essere rinviate/i nel Paese della prima registrazione.

Gli accordi di Dublino sono in fase di rinegoziazione e i Paesi firmatari cercano di raggiungere un patto sulla migrazione e l’asilo.

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Fase preparatoria

Qualunque sia il modo in cui sono entrate/i in Svizzera, le/i richiedenti devono presentarsi in un Centro federale d’asilo con funzione procedurale (centro di registrazione) per avviare le pratiche. Durante questa fase preparatoria, che dura circa tre settimane, alloggiano sul posto e hanno diritto a una rappresentanza legale gratuita.

Le/i candidate/i sostengono diversi colloqui con collaboratrici e collaboratori della SEM, che cercano in primis di accertarne l’identità e stabilire se la Svizzera sia competente per la loro domanda. Le/i richiedenti devono dunque riferire i loro dati personali, l’itinerario del viaggio e i motivi per cui chiedono protezione. Le loro impronte digitali sono rilevate e confrontate con quelle presenti nella banca dati europea Eurodac. Il Centro federale d’asilo traccia al contempo un bilancio del loro stato di salute e, se serve, effettua esami per determinare l’età o del DNA.

Assegnazione

Dopo aver raccolto le prime informazioni sulla domanda d’asilo, la SEM assegna la/il richiedente a un tipo di procedura. Per decidere in merito, la Segreteria di Stato si basa sulla situazione nel Paese di provenienza, la credibilità della domanda e il comportamento della persona.

Procedura Dublino: se la SEM accerta che la persona è già stata registrata in un altro Paese aderente alla Convenzione, organizza il rinvio verso lo Stato in questione. Esistono però delle eccezioni, in caso di inadempienza sistemica nella presa a carico delle/dei richiedenti in alcuni Paesi. Questa procedura dovrebbe durare al massimo 140 giorni e si svolge nel centro di registrazione.

Procedura accelerata: se la SEM stabilisce che le informazioni raccolte in fase preparatoria sono sufficienti per valutare con certezza la domanda d’asilo, opta per una procedura accelerata. Si effettua una nuova audizione e la decisione è presa entro 8 giorni lavorativi. La durata prevista di questa procedura, che pure si svolge nel centro di registrazione, è di massimo 100 giorni.

Procedura ampliata: se la SEM ritiene che le informazioni ottenute in fase preparatoria sono insufficienti a formulare una decisione d’asilo e sono necessarie indagini supplementari, avvia una procedura estesa. La persona è in tal caso assegnata a un Cantone e trasferita in un centro d’accoglienza regionale. Questo iter non dovrebbe durare oltre due anni.

In attesa della decisione, la/il richiedente riceve un permesso N, che inizialmente non consente di lavorare (dopo alcuni mesi, da 3 a 6, si può assumere un impiego solo previa autorizzazione). Il ricongiungimento familiare e i viaggi all’estero non sono permessi.

Dall’entrata in vigore nel 2019, il nuovo sistema svizzero d’asilo è oggetto di critiche da parte di giuristi e associazioni di aiuto alle/ai migranti. Queste ultime rimproverano in particolare alla SEM di prendere le sue decisioni troppo rapidamente e senza tenere conto dello stato di salute degli individui, di applicare termini troppo rigidi e di aver instaurato un regime securitario nei Centri federali d’asilo.

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Decisione positiva

Se la SEM ritiene che la/il richiedente soddisfi i criteri per ottenere lo statuto di rifugiata/o, la persona viene trasferita in un Cantone e può iniziare il suo processo di integrazione in Svizzera.

Le viene concesso un permesso B, che consente di lavorare, beneficiare del ricongiungimento familiare e viaggiare all’estero, fatta eccezione per il proprio Paese d’origine.

Decisione negativa

Se la SEM valuta invece che la/il candidata/o non soddisfa i requisiti, la persona è invitata a lasciare il territorio svizzero entro un certo termine; in caso contrario rischia un rinvio coatto nel Paese di provenienza. Prima dell’espulsione, per i richiedenti respinti (minorenni incluse/i) può essere attuata anche la detenzione.

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Se con lo Stato d’origine non è stato siglato alcun accordo di riammissione, la persona non può essere rimpatriata con la forza ed è invitata a lasciare la Svizzera autonomamente. Se decide di restare, non potrà lavorare, seguire una formazione, né beneficiare del ricongiungimento familiare o di aiuti sociali. Avrà diritto solo all’aiuto d’urgenza.

Se la situazione generale nel Paese d’origine è grave (guerra, conflitti armati) e un rinvio coatto contravvenisse agli obblighi della Svizzera sul piano del diritto internazionale, la/i richiedente può vedersi attribuire un’ammissione provvisoria. Ottiene così un permesso F, col quale può subito cercare un impiego ma che consente il ricongiungimento familiare solo dopo tre anni e a certe condizioni.

Ricorso

Contro le decisioni negative (o di non entrata in materia) da parte della SEM, la/il richiedente può inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF).

I termini di ricorso variano a seconda del caso: 5 giorni per la procedura Dublino, 7 per la procedura accelerata e 30 giorni per quella ampliata. Il TAF decide in seconda e ultima istanza: ciò significa che la/il ricorrente può opporsi una sola volta a una decisione d’asilo negativa.

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