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Quando il diritto fiscale prevale sul segreto bancario

Keystone

Le Convenzioni di doppia imposizione (CDI) sono un tema di grande attualità. Ma cosa hanno a che vedere con il segreto bancario e la piazza finanziaria? A queste domande risponde l'esperto di diritto fiscale Robert Waldburger, dell'università di San Gallo.

La nozione di CDI è al centro dell’attenzione dalla scorsa primavera, quando l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha inserito la Svizzera sulla “lista grigia” dei cosiddetti paradisi fiscali.

Le CDI rappresentano lo strumento che consente di essere stralciati da tale lista. Il professore di diritto fiscale Robert Waldburger, egli stesso per circa un decennio responsabile della negoziazione e dell’applicazione di simili accordi, spiega a swissinfo.ch i nessi fra queste convenzioni e piazza finanziaria e segreto bancario.

swissinfo.ch: Cosa si intende esattamente con CDI?

Robert Waldburger: Una CDI è un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale.

La CDI disciplina il diritto fiscale nei casi relativi ai tipi di redditi contemplati dal contratto stesso. Senza simili accordi in molti casi ci sarebbe una sovrapposizione dei poteri di tassazione degli Stati e ne risulterebbe così una doppia imposizione.

Tradizionalmente la Svizzera ha sempre difeso l’interpretazione secondo cui la funzione delle CDI fosse unicamente di evitare la doppia imposizione.

Nell’OCSE, invece, le CDI sono intese come accordi per evitare la doppia imposizione e l’evasione fiscale. Una posizione alla quale la Svizzera si è sempre opposta. L’articolo principale del modello di CDI dell’OCSE per evitare l’evasione fiscale è il famoso numero 26, sullo scambio di informazioni fra i Paesi contraenti.

swissinfo.ch: Questa assistenza amministrativa in materia fiscale è antecedente all’OCSE?

R.W.: L’OCSE fu fondata nel 1960. La Svizzera aveva già concluso una CDI con gli Stati Uniti nel 1951. Nei casi di frode la Svizzera ha sempre accordato lo scambio di informazioni agli americani.

In questi scambi ci sono due tipi di informazioni: quelle a cui si applica la CDI e quelle a cui si applica il diritto interno dell’altro Stato.

swissinfo.ch: E qui casca l’asino. In che cosa si differenziano questi tipi?

R.W.: La Svizzera ha sempre concesso lo scambio di informazioni nell’ambito dell’applicazione di una CDI, anche quando questa non contempla una clausola specifica in merito.

Un esempio concreto. Uno svizzero è proprietario di una società in Germania e si trasferisce a Monaco. Incassa un dividendo della società. Non avrebbe più alcun diritto di avvalersi della CDI fra i due Paesi, ma presenta alle autorità tedesche una richiesta di esonero di tassazione come se fosse ancora domiciliato in Svizzera.

Se le autorità tedesche hanno il dubbio che menta, possono chiedere alle autorità elvetiche se la persona in questione paga effettivamente le imposte in Svizzera e dunque beneficia della CDI. E le autorità elvetiche fornirebbero le informazioni sollecitate.

Tuttavia le autorità estere spesso chiedono informazioni – legate al segreto bancario o all’assistenza amministrativa in materia fiscale – che non hanno nulla a che vedere con la CDI, ma che riguardano l’imposizione di un loro contribuente secondo il diritto fiscale interno.

Per questo secondo tipo di informazioni – con l’eccezione degli Stati Uniti – fino al 2003 la Svizzera non ha mai accordato assistenza amministrativa.

swissinfo.ch: Qual è la relazione fiscale con il segreto bancario?

R.W.: Se la Svizzera non concede alcuna informazione per l’applicazione del diritto interno dello Stato partner, lo stesso vale per informazioni bancarie.

Ciò è definito segreto bancario fiscale. Un fatto che gli Stati che hanno firmato una CDI con la Svizzera hanno accettato per decenni, altrimenti si sarebbero impuntati molto prima per regolare lo scambio di informazione come ha deciso il governo federale il 13 marzo 2009.

I nostri parnter contrattuali hanno accettato fino a un recente passato che la Svizzera non fornisse alcuna informazione, se non nei casi di frode fiscale, e non semplice evasione, oppure nei casi di rigorosa applicazione di una CDI. Hanno aderito alle CDI basate sul riconoscimento del segreto bancario fiscale. Adesso non è più il caso. Non occorre però alcuna nuova CDI, bensì una revisione di quelle esistenti.

Il 13 marzo, il Consiglio federale si è impegnato ad avviare negoziati sulla revisione delle CDI, in modo che in futuro la Svizzera conceda informazioni in virtù del diritto fiscale degli Stati partner. Ciò prevale sul segreto bancario.

In futuro si concederanno informazioni anche in caso di evasione fiscale. Questo è il punto principale dei negoziati di revisione in corso.

swissinfo.ch: Che effetti avrà sulla piazza finanziaria? Il segreto bancario, ossia la protezione legale dei dati dei clienti, finora era presentato come un vantaggio competitivo per le banche svizzere.

R.W.: Per quanto riguarda l’assistenza amministrativa, con il cambiamento raggiungiamo lo standard OCSE.

Se i Paesi del G-20 attueranno quello che hanno annunciato ed esigeranno da tutti gli Stati l’adeguamento agli standard OCSE, la Svizzera non avrà alcuno svantaggio in confronto alla concorrenza.

Ha però rinunciato a un vantaggio competitivo che finora deteneva rispetto ad altre piazze finanziarie. Ma le conseguenze non saranno molto gravi.

Alexander Künzle, swissinfo.ch
(Traduzione dal tedesco: Sonia Fenazzi)

Il 55enne professore di diritto fiscale all’università di San Gallo, ha una doppia formazione: è giurista ed economista.

Negli anni ’80 ha lavorato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) presso la Divisione degli affari internazionali.

Negli anni ’90 è stato responsabile per le perizie di diritto fiscale internazionale presso il gruppo Revisuisse e direttore presso la società Arthur Andersen.

Nel 1994 ha ottenuto la cattedra di professore ordinario all’università di San Gallo.

Nel 1998 è stato nominato capo della Divisione degli affari internazionale dell’AFC e delegato per gli accordi fiscali internazionali, come pure vicedirettore dell’AFC. Nel 2007 i è poi dimesso da queste funzioni, esercitate a tempo parziale, per dedicare più tempo all’attività accademica.

Nel 2005 è stato eletto per un quadriennio nella commissione di esperti per la cooperazione internazionale in materia fiscale, comitato ad hoc del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

È consulente indipendente della PricewaterhouseCoopers a Zurigo.

Per farsi stralciare dalla “lista grigia” dell’OCSE, la Svizzera deve adattare le Convenzioni di doppia imposizione (CDI) allo standard dell’OCSE anche per l’assistenza amministrativa in questioni fiscali. Ciò comporta un allentamento del segreto bancario svizzero.

La Svizzera ha sottoscritto CDI con 73 Stati. Attualmente sta negoziando la loro revisione con diversi Paesi. Otto rivedute CDI sono già state parafate. Per non più essere considerata un paradiso fiscale, la Confederazione deve firmarne almeno 12.

Berna negozia con i singoli Stati dell’Unione europea. L’ambasciatore dell’UE in Svizzera Michael Reiterer ha proposto che sia concluso un unico accordo di doppia imposizione fra la Confederazione e l’Unione. Esso sarebbe quindi valido per tutti i 27 Stati membri dell’UE.

Il ministro elvetico delle finanze Hans-Rudolf Merz ha tuttavia obiettato che le norme di diritto fiscale sono diverse da un Paese all’altro. Inoltre, con la revisione delle CDI, la Svizzera intende regolare anche altre questioni a seconda dei Paesi.

Le CDI sono accordi di diritto internazionale.

Dapprima sono parafate dal governo federale, poi approvate dal parlamento.

Possono essere sottoposte a referendum facoltativo.

Secondo la prassi, sono sottoposte a referendum facoltativo se prevedono nuovi ulteriori impegni per la Svizzera rispetto a CDI firmate in precedenza. Non sottostanno invece a referendum se il loro contenuto è conforme a quello di CDI già concluse.

In ogni caso spetta al parlamento decidere se una CDI deve essere sottoposta a referendum facoltativo o no.

In base a questa prassi, l’esecutivo federale ritiene che la prima CDI riveduta debba essere sottoposta a referendum facoltativo, mentre le altre no. Comunque, anche in questi casi, la parola finale sulla questione del referendum spetterà al parlamento.

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