Conti in nero? È ora di mettersi in regola
I cittadini svizzeri che possiedono conti in nero all’estero farebbero bene ad autodenunciarsi. A seconda dei casi potrebbero cavarsela senza incorrere in sanzioni penali. Tra un anno sarà troppo tardi, come risulta da una circolare informativa dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Il segreto bancario è vivo, ma solo all’interno della Svizzera. I cittadini elvetici che possiedono conti finanziari al di fuori del paese di residenza non possono più occultare il loro patrimonio alle autorità fiscali. Ciò è dovuto allo scambio automatico di informazioni (SAICollegamento esterno), che serve a evitare l’evasione fiscale transfrontaliera. Le convenzioni che consentono lo scambio automatico di informazioni sono in vigore dall’inizio di quest’anno.
Durante l’anno in corso la Svizzera sta raccogliendo dati su persone che hanno la loro residenza all’estero. E molti paesi stranieri, tra cui i 28 paesi membri dell’Unione europea, fanno lo stesso con i dati delle persone residenti in Svizzera. L’anno prossimo i dati saranno scambiati.
Per i contribuenti residenti in Svizzera la situazione è la seguente: se le autorità fiscali scoprono valori patrimoniali non dichiarati, l’evasione potrebbe costare parecchio. In tale eventualità non bisognerà versare al fisco solo le imposte non corrisposte, compresi gli interessi di mora, ma dovrà anche essere pagata una multa. Con l’autodenuncia esente da pena, la multa invece può essere evitata. La questione può riguardare per esempio svizzeri che hanno vissuto all’estero e che sono rientrati in patria, ma che hanno ancora un conto in una banca fuori dalla Confederazione.
Una anno di tempo
Spetterà alle autorità fiscali cantonali competenti valutare se un’autodenuncia corrisponde a quanto stabilito dalla legge. L’autodenuncia non è possibile se le autorità fiscali sono già a conoscenza del reddito o del patrimonio evasi.
Secondo una circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFCCollegamento esterno), l’autodenuncia esente da pena è possibile fino alla fine di settembre del 2018. Dall’ottobre del 2018 non si può più ritenere, stando all’interpretazione della AFC, che le autorità non siano a conoscenza dei redditi e dei patrimoni non evasi. Stiamo parlando qui solo di valori patrimoniali che si trovano al di fuori del paese di residenza. Gli esperti parlano di «offshore».
Per Hans Jürg Steiner, esperto di diritto fiscale internazionale presso la KPMG a Berna, l’informazione è rilevante soprattutto per i cittadini svizzeri che hanno conti non dichiarati all’estero.
Solo conti finanziari
Lo scambio automatico di informazioni riguarda però anche gli svizzeri all’estero che possiedono un conto in Svizzera non dichiarato alle autorità fiscali del paese di residenza. Dal 2018 le banche svizzere segnaleranno questi conti allo Stato di residenza. Gli svizzeri all’estero sono interessati dallo scambio automatico di informazioni, ma non dall’autodenuncia esente da pena stabilita dal diritto svizzero.
Lo scambio automatico riguarda tra l’altro solo conti finanziari, ma non beni immobili. Chi possiede una casa all’estero non dichiarata in Svizzera non è toccato direttamente dal scambio auotmatico di informazioni, a meno che nella stessa località non esista un conto bancario che può servire a dimostrare l’esistenza di un bene immobile non dichiarato.
Traduzione dal tedesco di Andrea Tognina
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