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«Il diritto penale deve essere un’arma carica»

«Le reazioni all’interno della Svizzera alla sentenza del Tribunale federale mi hanno sorpreso, poiché il quadro giuridico è lo stesso da ormai vent’anni», afferma Marcel Alexander Niggli. Keystone

Per il Tribunale federale svizzero, fare il saluto nazista senza volontà di propaganda non è punibile. Questa sentenza ha suscitato scalpore in Svizzera e all’estero. Per Marcel Niggli, professore di diritto penale, si tratta però di un’applicazione corretta della norma penale anti-razzismo, introdotta vent’anni fa. Intervista.

Il saluto nazista e la svastica sono dei simboli immediatamente riconducibili al nazismo, ammette Marcel Niggli. Per punire chi ne fa uso, però, la norma penale anti-razzismo dovrebbe essere estesa, afferma questo professore di diritto penale e di filosofia del diritto dell’Università di Friburgo.

Niggli mette tuttavia in guardia contro un’estensione eccessiva di questo provvedimento. Le norme penali devono essere utilizzate solo in caso di gravi infrazioni; applicarle anche a casi minori non farebbe altro che indebolire la legge.

swissinfo.ch: La sentenza del Tribunale federale ha suscitato numerose reazioni di costernazione sia in Svizzera che all’estero. È rimasto sorpreso?

Marcel Alexander Niggli: Che all’estero vi siano state reazioni di sorpresa posso capirlo, poiché il nostro apparato legislativo è poco conosciuto. Mi hanno invece stupito le reazioni all’interno della Svizzera. Il quadro giuridico è lo stesso da ormai vent’anni.

Dopo lo scandalo del 2000, quando i neonazisti si erano riuniti sul praticello del Grütli disturbando le celebrazioni della festa nazionale del primo agosto, la commissione degli affari giuridici del parlamento aveva chiesto di instaurare un divieto di tutti i simboli e i gesti associati al nazionalsocialismo. Dopo due procedure di consultazione, il progetto è però stato abbandonato nel 2010, poiché ritenuto inutile. Per questo non capisco queste reazioni di sorpresa. Si sapeva benissimo che in Svizzera il saluto hitleriano non è punibile.

swissinfo.ch: Ritiene che questa sentenza possa scalfire l’immagine della Svizzera? Che sia vista come un paradiso per i neo-nazisti?

M.A.N.: No, non penso.

swissinfo.ch: Non vi è il rischio che questa parziale impunità inciti dei neonazisti stranieri ad essere più attivi in Svizzera?

M.A.N.: È difficile da dire. Non credo però che qualcuno venga in Svizzera con lo scopo di fare il saluto hitleriano. Come detto, anche prima della sentenza questo gesto non era punibile.

Per quanto concerne il materiale di propaganda nazista, potrebbe essere un’altra storia. Introdurre in Svizzera opuscoli o quant’altro, potrebbe essere relativamente facile dal momento in cui sono dichiarati per uso personale.

Prima dell’introduzione della norma anti-razzismo nel 1995, la Svizzera è stata una sorta di rifugio per i negazionisti. Nella maggior parte dei paesi europei, negare l’Olocausto era infatti punibile. In seguito questo fenomeno è praticamente scomparso in Svizzera.

L’articolo 261 bis del Codice penale svizzero (CP) e l’articolo 171c del Codice penale militare (CPM) puniscono ogni atto razzista che nega pubblicamente a una persona, in modo implicito o esplicito, il diritto a un’esistenza in condizioni di parità perché di razza o identità etnico-culturale diversa o che addirittura le nega il diritto di esistere.

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria:

– chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

– chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

– chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

– chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;

– chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico.

(Fonte: Commissione federale contro il razzismo)

swissinfo.ch: Il Tribunale federale ha fatto una distinzione tra il saluto hitleriano fatto a scopo di propaganda per l’ideologia nazista oppure fatto per esprimere le proprie convinzioni personali. Questa differenziazione ha senso da un punto di vista giuridico?

M.A.N.: Corrisponde a ciò che dice la legge. Ad essere vietata è la propaganda, ovvero la diffusione di un’ideologia. Il semplice fatto di mostrare dei simboli non significa però forzatamente fare propaganda, poiché in tal caso anche chi ha una croce al collo dovrebbe essere considerato come qualcuno che promuove il cristianesimo.

Non si può consentire a una società di punire delle persone solo a causa delle loro convinzioni. Da un punto di vista giuridico, ritengo quindi corretto quando il Tribunale federale afferma che non tutte le espressioni usate per manifestare la propria opinione siano per forza propaganda, anche quando si è in presenza di terzi.

Questa distinzione comporta però una difficoltà, ossia che in ultima analisi spetta a chi promuove l’azione penale (in particolare la polizia o le autorità doganali) decidere quando si tratta di una semplice manifestazione di una convinzione o quando si ha a che fare con propaganda criminale. La responsabilità è grande. Nella vicenda dei neonazisti del Grütli, il Tribunale federale ha deciso che non si trattava di propaganda.

La critica degli avversari della norma anti-razzismo, secondo i quali questo articolo è contrario alla libertà d’espressione, non ha quindi nessun fondamento.

swissinfo.ch: Questa distinzione ha un senso anche da un punto di vista sociale?

M.A.N.: È una domanda difficile, poiché il saluto hitleriano e la croce uncinata hanno uno statuto speciale. Il loro significato è molto chiaro e richiamano immediatamente al nazionalsocialismo. Tutti capiscono questi due simboli.

Si potrebbe considerare la possibilità di riferirsi esplicitamente alla svastica e al saluto nazista nella norma penale. Dopo le discussioni politiche che vi sono state in passato non sono però sicuro che questa soluzione sia giudiziosa. Inoltre, estendere questa norma è un tema delicato.

swissinfo.ch: E si tradurrebbe in una valanga di processi…

M.A.N.: Esatto. Il diritto penale deve rimanere un’arma carica, che non viene impiegata tutti i giorni, sennò si smussa. Essere passibile di pena deve rimanere qualcosa di eccezionale. In caso contrario, il simbolismo della pena non ha più effetto. Quando si evoca la norma anti-razzismo per le stupide battute di un comico, come accaduto di recente, mi sembra un approccio estremamente infelice. La norma anti-razzismo è estremamente importante e lungimirante. Deve però essere presa in considerazione solo per i casi più gravi e inaccettabili.

Il nazionalsocialismo considera certi gruppi di persone inferiori e per questa ragione ritiene che possano essere discriminati o addirittura sterminati. Chi sostiene il nazionalsocialismo, non deride e insulta solo le vittime, violando la loro dignità umana. Bensì si oppone anche direttamente a principi fondatori della nostra società, come l’uguaglianza e la parità dei diritti. Per questo la svastica e il saluto hitleriano provocano una così grande inquietudine. Sono simboli socialmente ostracizzati ed è giusto che sia così.

Una disposizione penale dovrebbe riflettere questi valori sociali, ma nello stesso tempo essere sufficientemente precisa per essere capita da tutti e applicabile dalle forze dell’ordine. Il problema è che ciò che vale per la svastica o il saluto nazista, non vale forzatamente per i loro sostituti, come la cifra «88» [ndr: che sta per «Heil Hitler», poiché la H è l’ottava lettera dell’alfabeto]. Anche queste sono manifestazioni di convinzioni naziste, ma sono capite solo dagli iniziati o dalle persone ben informate. Ciò vale ancor di più per i simboli e i gesti di altre ideologie razziste.

swissinfo.ch: In Germania, Austria e Cechia, il saluto nazista è vietato. Qual è l’apparato legale e la prassi giuridica negli altri paesi europei?

M.A.N.: Non vi è una prassi standard. Non sono tanto i testi di legge ad essere fondamentali, quanto la loro applicazione. In generale, i simboli sono vietati laddove i nazisti hanno infierito. Oltre ai paesi che ha menzionato, si possono citare la Polonia, la Francia e l’Italia.

Nei paesi dell’Europa meridionale il diritto penale è meno uniforme. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, che non hanno vissuto un’occupazione nazista, non vi è nessuna norma penale specifica.

Vista questa diversità, la Svizzera non può ispirarsi a quanto fanno altri paesi in questo ambito. Deve decidere da sola come agire.

Comunque sia, in tutti i paesi europei il saluto nazista e la svastica creano scandalo. Anche in Gran Bretagna, dove non vi è una norma penale. Lo si è visto col caso del principe Harry. Questi due simboli sono messi al bando dappertutto in Europa. Ed è più che comprensibile vista la storia.

(traduzione di Daniele Mariani)

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