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TF: disdetta contratto affitto, basta l'”invito di ritiro”

(Keystone-ATS) La disdetta di un contratto d’affitto viene considerata come comunicata il giorno dopo il deposito dell'”invito di ritiro” di una raccomandata nella bucalettere del destinatario, anche se questi è assente. Lo ha deciso il Tribunale federale (TF).

Una residente di Carouge (GE) aveva ricevuto la disdetta del contratto di locazione del suo appartamento mentre si trovava in vacanza per 10 giorni. Il postino le ha quindi lasciato un “invito di ritiro”. Al suo ritorno – il 9 dicembre 2013 – il termine per recuperare la raccomandata all’ufficio postale era scaduto. La donna non aveva quindi potuto leggere la lettera.

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La ginevrina ha dunque preso conoscenza della volontà del locatore di disdire il contratto d’affitto solo a fine gennaio 2014 quando questi ha inviato una lettera per ricordarle che, anche se non ritirata, la raccomandata ha valore legale.

Chiamato ad esprimersi in seguito a un ricorso della donna, il tribunale locale competente in materia di locazione ha dato ragione al proprietario sostenendo che la disdetta viene considerata “comunicata” il giorno dopo il passaggio del postino.

La Corte di giustizia del Canton Ginevra ha invece ribaltato la sentenza ritenendo che la donna non poteva immaginare di ricevere una disdetta del contratto di affitto visto che occupava l’appartamento da oltre 20 anni. Il locatore non avrebbe inoltre dovuto aspettare due mesi per contattare nuovamente l’inquilina.

Chiamato ad esprimersi in seguito a un ricorso del locatore, il TF ha nuovamente ribaltato la decisione sostenendo che il locatario non può semplicemente ignorare l'”invito di ritiro”. La donna avrebbe dovuto chiedere alla Posta il nome del mittente. Tale informazione è del resto reperibile su internet grazie al codice stampato sull'”invito di ritiro”, sostengono i giudici di Mon Repos.

Se la Posta non è più in possesso della lettera, tocca al destinatario contattare il mittente per conoscerne i contenuti. In ogni caso la presa di conoscenza tardiva non modifica la data d’inizio del periodo – di 30 giorni – entro il quale è possibile interporre ricorso contro la disdetta del contratto.

Il TF ha quindi respinto le argomentazioni della donna che denunciava il fatto che il proprietario volesse disdire il contratto di locazione per riaffittare l’appartamento a un prezzo più elevato. L’opposizione della donna, datata 7 febbraio 2014, è infatti da considerarsi tardiva.

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