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Vicenda FIFA: ricusato procuratore Stefan Keller

Il procuratore generale straordinario Stefan Keller KEYSTONE/URS FLUEELER sda-ats

(Keystone-ATS) Il Tribunale penale federale (TPF) ha ammesso la richiesta di ricusazione presentata dal presidente della FIFA Gianni Infantino nei confronti del procuratore generale straordinario della Confederazione Stefan Keller.

Corte dei reclami penali del TPF contesta a Keller, in una decisione datata 30 aprile, quattro comunicati stampa, diffusi il 10 dicembre 2020, così come il 10 febbraio, l’8 e l’11 marzo 2021, e dichiarazioni rilasciate a una rivista specializzata. Il TPF non è invece entrato nel merito della richiesta di constatare la nullità degli atti procedurali finora condotti. La decisione è passata in giudicato, precisa la Corte in una nota odierna.

Keller è stato nominato il 29 giugno 2020 dall’Autorità di vigilanza del Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) e questa scelta è stata confermata dall’Assemblea federale alla fine di settembre.

In una prima reazione, egli afferma di aver preso nota della decisione, ma respinge le accuse di aver fornito informazioni fuorvianti e non corrette. Discuterà del seguito da dare al procedimento con l’AV-MPC e la Commissione giudiziaria. Si tratterà in particolare di chiarire le implicazioni della decisione del TPF sui vari procedimenti.

Da parte sua, l’AV-MPC ha reso noto di aver preso conoscenza della decisione. Ha inoltre indicato all’agenzia Keystone-ATS che si consulterà con la Commissione giudiziaria il 19 maggio.

Presidente del Tribunale cantonale di Obvaldo, Keller era responsabile delle indagini sui discussi incontri segreti tra Michael Lauber, l’allora procuratore generale della Confederazione, e Gianni Infantino, nell’ambito delle indagini dirette contro ex dirigenti della FIFA.

Il 29 luglio 2020, Keller aveva informato il presidente della FIFA di aver aperto nei suoi confronti un procedimento per abuso di autorità, violazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento e istigazione a tali atti.

Tra il 10 dicembre 2020 e l’11 marzo 2021, il magistrato aveva inviato quattro comunicati stampa alla stampa relativi, tra le altre cose, a sospetti di amministrazione infedele legati all’uso di un jet privato. In seguito, aveva lui stesso annunciato diverse decisioni del TPF riguardanti Infantino.

Per i giudici di Bellinzona, queste dichiarazioni devono essere analizzate nel loro contesto. Il caso del jet privato non faceva per esempio parte del mandato di Keller, dato che Lauber non era presente sul volo. In queste circostanze, il procuratore non avrebbe dovuto esprimersi su questo argomento e menzionare una qualifica penale.

Il comunicato di Keller lasciava però chiaramente intendere che il presidente della FIFA era accusato. In tal modo, secondo il TPF il suo diritto alla presunzione di innocenza è stato violato. Oltretutto finora il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non ha aperto nessuna inchiesta sul volo in questione. Secondo la Corte, l’imparzialità del procuratore potrebbe pertanto essere messa in discussione.

Il TPF è giunto alla stessa conclusione per quanto riguarda il ritratto di Stefan Keller pubblicato nell’edizione 1/2021 della rivista specializzata “Plädoyer”. Nelle sue dichiarazioni egli ha parlato di fatti di cui era venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.

Secondo Gianni Infantino, i tre comunicati di febbraio e marzo 2021 dimostrano che il procuratore non pensava più in termini di obiettività e neutralità, ma che ormai si trattava di vincere o perdere.

I giudici del TPF riconoscono che non c’era fondamentalmente nulla che impedisse al magistrato di comunicare le fasi intermedie del procedimento, ma tali annunci implicano estrema cautela e dovrebbero piuttosto essere riservati alle reazioni. Nel caso in questione, Keller ha inviato i suoi comunicati stampa ancora prima che la Corte avesse pubblicato online le sue decisioni.

Questa pratica non solo è discutibile, ma anche in completa violazione della prassi del tribunale. Inoltre, secondo il TPF i titoli di alcuni comunicati stampa erano fuorvianti e sensazionalistici, piuttosto che fattuali.

In queste circostanze, la richiesta di ricusazione deve essere accettata, conclude la Corte dei reclami del TPF, e il procuratore federale straordinario Stefan Keller deve essere escluso dal procedimento contro Gianni Infantino. La domanda di dichiarazione di nullità del procedimento è stata invece respinta perché presentata troppo tardi.

(decisione BB.2020.296 del 30 aprile 2021)

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