L’impronta genetica diventa strumento giuridico
Il Consiglio degli Stati ha affinato la legge sul DNA nelle inchieste penali. Dalla fase di studio si passerà presto alla pratica consolidata.
I limiti della sfera privata rimangono: non ci sarà uno screening delle caratteristiche ereditarie.
L’analisi del DNA potrà definitivamente venir utilizzata nell’ambito di un’inchiesta di polizia: il Consiglio degli Stati ha approvato giovedì con 26 voti senza opposizione la nuova legge. Manca ancora l’appianamento delle divergenze fra le due camere del Parlamento, ma l’efficacia dello strumento non è ormai più in discussione.
Questo sistema, che è già in vigore a titolo di prova, dovrebbe permettere un’identificazione affidabile degli autori di un delitto e scagionare con certezza i semplici sospettati. La Camera dei cantoni si è innanzitutto preoccupata del principio di proporzionalità e della presunzione di innocenza, ha detto Simon Epiney (PPD/VS) in nome della commissione.
Confronto d’identità
Gli Stati si sono inoltre allineati al Nazionale a proposito del divieto di analizzare le sequenze del codice DNA, che offrono informazioni sull’ereditarietà o la salute di un individuo. Si vogliono così evitare abusi quali le derive razziste, ha detto Epiney. Il Consiglio federale avrebbe voluto farvi ricorso soltanto a titolo eccezionale.
Nelle sue delucidazioni la ministra della giustizia, Ruth Metzler, ha spiegato il procedere nell’applicazione: «Oltre al sesso di una persona, dall’analisi non si otterranno ulteriori informazioni. Il profilo del DNA ricavato può essere paragonato all’analisi delle impronte digitali: solo confrontando i dati di due casi si possono trarre delle conclusioni. Una sola impronta non ha alcun significato».
In occasione di procedimenti penali relativi a un crimine o a un delitto, il prelievo – ad esempio – di uno striscio della mucosa orale potrà essere effettuato a fini di analisi del DNA sui sospettati e su altre persone, in particolare le vittime.
La protezione dei dati è garantita dalla legge. È dunque escluso che le impronte possano portare degli svantaggi agli indiziati, per esempio nel caso di malattie ereditarie.
Analisi preventiva
L’analisi del DNA potrà inoltre venir compiuto sugli autori di un crimine condannati a oltre un anno di prigione. Sarà anche possibile, a prescindere dalla pena, compierla su persone condannate per aver attentato alla vita o all’integrità fisica o sessuale. Così facendo gli Stati hanno reso più severa la legge rispetto alla versione del Nazionale.
D’accordo con il governo, la Camera dei cantoni non ha seguito la camera bassa nella proposta di autorizzare un individuo non soggetto a procedimento penale a farsi analizzare il DNA per discolparsi preventivamente o evitare certe voci. Una proposta in questo senso è stata respinta.
La legge mira a istituire una pratica già in vigore a titolo di prova sulla base di un’ordinanza la cui durata è limitata a fine 2004. La Confederazione ha allestito una banca dati DNA e raccolto, dal luglio 2000, oltre 21’000 «impronte» genetiche.
swissinfo e agenzie
La legge non prevede un catalogo di crimini in cui l’analisi del DNA potrà essere utilizzata come mezzo probatorio.
Vale però il principio che un’analisi di questo tipo può essere applicata esclusivamente agli indiziati e dunque non in maniera estesa.
La pratica corrisponderà ampiamente alla prassi applicata finora alle impronte digitali.
L’assenza di limiti chiari nell’applicazione suscita comunque critiche da parte di chi è attento alla protezione dei dati.
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