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Una legge per bloccare il traffico di opere d’arte trafugate

La nuova legge dovrebbe rafforzare la lotta al commercio illecito di beni culturali Keystone

L'assenza di norme fa della Svizzera la piazza ideale per il commercio di beni culturali rubati. Per arginare il problema, una convenzione e una nuova legge.

L’Interpol non esita a mettere il commercio illecito di opere d’arte sullo stesso piano di altre piaghe come il commercio di droga e di armi. Nel 1999, ha registrato quasi 50.000 furti di beni culturali, tenuto però conto che meno di un quarto degli Stati membri denunciano questo tipo di furti. Negli ultimi 5 anni, i carabinieri italiani hanno sequestrato oltre 120.000 reperti archeologici provenienti da scavi abusivi. Numerose regioni in tutto il mondo subiscono gravi danni al loro patrimonio culturale e tra i paesi più colpiti figurano, ad esempio, Cina, Malì e Perù.

Si tratta di un traffico dalle straordinarie dimensioni che transita anche dalla Svizzera, una delle principali piazze di questo commercio insieme a Stati Uniti, Inghilterra e Francia. Ma la Svizzera, a differenza dei paesi limitrofi e di altre importanti piazze, non conosce un disciplinamento specifico per questo commercio dalla cifra d’affari miliardaria.

Convenzione UNESCO e legge federale

Il governo ha dunque deciso di porre rimedio alla situazione con una proposta di legge e con la ratifica della Convenzione UNESCO del 1970 per la protezione dei beni culturali. Questo trattato internazionale, fin qui ratificato da 91 Stati, formula i principi fondamentali per impedire il trasferimento illecito di beni culturali.

Le norme di questa convenzione possono però essere inserite nel diritto svizzero soltanto grazie ad un’apposita legge federale, presentata mercoledì parallelamente alla proposta di ratifica. Questa legge prevede una serie di misure che permetteranno alla Svizzera di adeguarsi agli standard internazionali per quanto riguarda l’importazione e l’esportazione di beni culturali, il rimpatrio di beni importati illecitamente e il commercio di beni culturali.

In particolare, sarà possibile, durante un periodi di 30 anni, esigere da un acquirente in buona fede la restituzione di beni culturali rubati in Svizzera o all’estero. Questo vale anche per gli oggetti archeologici o paleontologici provenienti da scavi abusivi, qualora lo Stato d’origine li consideri di sua proprietà, come è il caso in Italia, Egitto, Turchia e Grecia. Questo termine di restituzione è oggi di soli 5 anni.

Sulla base dei pareri espressi dagli organismi interessati durante la procedura di consultazione, il governo ha corretto il tiro laddove era necessario e ha modificato il disegno di legge. In particolare, ha accettato di sospendere il rinvio di un’opera trafugata quando nel paese che la reclama la sua sicurezza non è garantita, ad esempio in caso di guerra. Inoltre, ha rinunciato all’obbligo per i commercianti d’arte di notificare alle autorità la presenza di oggetti importati illegalmente o rubati.

L’opposizione con un’iniziativa parlamentare

La principale opposizione alla normativa è venuta dalle associazioni dei commercianti d’arte, che preferiscono mantenere il più possibile lo status quo e sono disposti a concedere soltanto una loro maggiore autodisciplina. L’opposizione si è addirittura concretata con un’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Ulrich Fischer, che propone di limitare a 10 anni il periodo di restituzione di un bene trafugato e accusa il progetto federale di provocare ancora più burocrazia.

Il dipartimento degli interni, da cui dipende questa legge, ritiene che dalla procedura di consultazione sia uscito un consenso molto solido e guarda dunque con una certa tranquillità al futuro. Per Andrea Raschèr, dell’Ufficio federale della cultura, “non spetta a noi proncunciarci sul contenuto di questa iniziativa parlamentare. Sarà il parlamento a discutere e a scegliere la versione che ritiene più adeguata per la Svizzera.”

Mariano Masserini

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