“Via la legge federale contro il razzismo”
Christoph Blocher vuole abolire la norma penale antirazzismo o perlomeno annacquarla. Il ministro della giustizia ha presentato mercoledì diverse varianti.
Nel mirino del consigliere federale è soprattutto il passaggio che sanziona la negazione o la minimizzazione del genocidio.
I pro e i contro di ogni variante sono illustrati mercoledì in un “documento di lavoro” dell’Ufficio federale di giustizia (UFG). Nel rapporto di 20 pagine, accessibile anche su internet, l’UFG rammenta che i dibattiti parlamentari sull’introduzione della norma antirazzismo sono stati assai virulenti, come raramente avviene sotto la cupola di Palazzo federale.
Questione controversa è in particolare “se una legislazione contro il razzismo non intacchi in modo eccessivo il diritto degli svizzeri alla preservazione della propria identità”. Gli oppositori hanno messo in guardia “contro una limitazione abusiva della libertà d’espressione” tacciando l’articolo 261bis di legge “museruola”.
Negazionismo e revisionismo
L’UFG relativizza le critiche. Nessun diritto fondamentale ha una precedenza assoluta, scrive con riferimento alla libertà di espressione. Questa va tuttavia limitata soltanto quando è necessario, a tutela di beni giuridici elementari.
Accanto alla soppressione totale della norma antirazzismo l’UFG propone un’ abrogazione parziale del passaggio del 261 bis che punisce negazionisti e revisionisti. Nel capoverso in questione si comminano la detenzione o una multa chiunque “disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità”.
Quale alternativa alla soppressione suggerisce una precisazione del reato, limitandolo a genocidi e altri crimini contro l’umanità ben definiti, constatati, per esempio, “da un tribunale internazionale riconosciuto dalla Svizzera”, oppure fissati dal Consiglio federale o ancora da una commissione internazionale o nazionale di storici.
Un’altra variante ancora prevede la soppressione anche del passaggio in cui si prevede una punizione per “chiunque rifiuta ad una persona a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico”.
Secondo la Commissione federale contro il razzismo, il rifiuto di una prestazione per questi motivi è relativamente frequente in Svizzera, particolarmente nei riguardi di giovani balcanici e africani.
Il coinvolgimento di esperti
Il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) vuole sentire in serata l’opinione di diversi specialisti e discutere con loro le sue proposte sull’articolo 261bis. Successivamente all’audizione l’UFG elaborerà un rapporto e Blocher presenterà quindi al governo idee concrete sull’ulteriore modo di procedere.
Fra gli “esperti” invitati dal ministro dell’UDC figurano il presidente della Commissione federale contro il razzismo Georg Kreis, il professore di diritto penale Marcel Niggli e l’esperto di razzismo Hans Stutz.
Pure invitato Laurent Moreillon, legale del politico nazionalista turco Dogu Perincek, condananto lo scorso 9 marzo in prima istanza da un tribunale di Losanna – una prima mondiale – a una pena pecuniaria e a una multa per aver negato il genocidio armeno.
Altri invitati sono il caporedattore del settimanale “Weltwoche” Roger Köppel e il presidente dell’UDC solettese Heinz Müller.
Il “casus belli”
Il consigliere federale aveva suscitato un certo scalpore lo scorso ottobre quando, durante una visita in Turchia – paese con il quale ci sono state tensioni politiche per il “genocidio armeno” che Ankara nega – aveva dichiarato pubblicamente che la norma antirazzismo gli faceva venire il “mal di pancia”.
Tornato in patria, Blocher aveva manifestato l’intenzione di proporre modifiche alla norma legale, approvata dal popolo elvetico nel 1994. Ma la sua proposta aveva sollevato numerose critiche e e vive contestationi.
swissinfo e agenzie
L’articolo 261bis del codice penale, che vieta la discriminazione razziale, recita quanto segue:
1) Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
2) chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
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