Il parlamento, legislatore “per hobby”
In Svizzera il parlamento è il luogo dove vengono prese le decisioni più importanti. Il "primo cittadino" elvetico non fa parte del governo, ma siede tra i banchi del legislativo.
Dal 1848, il parlamento è composto di due camere: il Consiglio nazionale ed il Consiglio degli Stati. Deputati e senatori sono parlamentari di milizia, non professionisti.
Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, nel 1848 le due camere dell’organo legislativo federale non erano state create seguendo direttamente il modello nordamericano. Questa soluzione, invece, è scaturita dopo lunghi negoziati.
Mentre con il Consiglio nazionale, basato sul sistema proporzionale in funzione della popolazione dei singoli cantoni, venivano soddisfatte le esigenze della democrazia rappresentativa, il Consiglio degli Stati s’inseriva nella tradizione della doppia rappresentanza cantonale a livello federale. Oggi come ieri, i semi-cantoni sono invece presenti nella camera alta del parlamento con un solo membro.
Le camere s’ingrandiscono
Il parlamento fu eletto per la prima volta nel 1848. Allora, il Consiglio nazionale contava 111 seggi. Con la crescita della popolazione vennero poi aggiunti seggi ulteriori. Dal 1962 il numero di deputati in questa camera è fissato a 200.
Il numero dei membri del Consiglio degli Stati è variato una sola volta: nel 1978, in seguito alla fondazione del canton Giura, furono aggiunti due seggi. Da allora, i rappresentanti dei cantoni (senatori) sono 46.
Nel corso del tempo sono cambiate anche le procedure di voto per entrambe le camere. Fino al 1917, il Consiglio nazionale veniva eletto con un voto popolare organizzato secondo il principio maggioritario. Dal 1919 è invece in vigore la procedura proporzionale.
Inoltre, per lungo tempo, i senatori venivano selezionati direttamente dai parlamenti cantonali. La scelta tramite elezione popolare anche per quel che riguarda i membri del Consiglio degli Stati è in vigore in tutti i cantoni soltanto dal 1977.
Il “primo cittadino”
Oggi, i mandati nel parlamento federale hanno una durata di quattro anni. Ogni anno, le due camere eleggono un loro presidente, incaricato di guidare le sedute e, in caso di un risultato di perfetta parità nelle votazioni, di prendere le decisioni. Il presidente del Consiglio nazionale assume pure la carica di presidente dell’intera Assemblea federale.
Grazie a queste due funzioni, il presidente del nazionale viene pure definito il “primo cittadino svizzero”, anche se, secondo le graduatorie del protocollo ufficiale, il suo ruolo è soltanto il quarto in ordine d’importanza.
Le due camere si riuniscono quattro volte l’anno (una sessione per stagione) per una durata di tre settimane.
La nascita di una legge
Come s’intuisce dal suo nome, l’organo legislativo è incaricato di elaborare le leggi. A livello federale, ciò avviene in tutti quei settori che non sono di competenza cantonale o comunale.
Di regola, il parlamento non si esprime immediatamente dopo la presentazione di un primo piano per una nuova legge. La bozza viene inizialmente passata al vaglio dal dipartimento (ministero) responsabile per poi finire nelle mani del governo.
Prima delle discussioni nel plenum, l’oggetto viene studiato dalla competente commissione parlamentare. Queste commissioni possono essere considerate dei mini-parlamenti: la loro composizione dipende dal peso politico dei vari partiti nelle camere. Il compito delle commissioni è quello di analizzare nel dettaglio un oggetto e, nel caso di opinioni divergenti, di elaborare delle proposte di compromesso.
La decisione su quale delle due camere debba deliberare per prima sul piano di legge spetta ai due presidenti. Quando la bozza giunge finalmente in parlamento, deputati (in rappresentanza del popolo) e senatori (rappresentanti dei cantoni) devono innanzitutto decidere se accettano di entrare nel merito della discussione. In caso negativo, l’oggetto viene rispedito al governo perché elabori una nuova proposta.
Alla ricerca del compromesso
Le due camere del parlamento svizzero hanno gli stessi poteri. Una bozza di legge è così considerata accettata soltanto se viene approvata da entrambe le camere e se, tra queste ultime, non esiste alcuna differenza di opinione sui dettagli d’applicazione. In caso contrario viene attivata la procedura di “appianamento delle divergenze”.
I membri del parlamento dispongono di diversi diritti d’iniziativa. Tramite mozioni e postulati possono attribuire dei compiti al Consiglio federale. Per attivare la camera stessa, il singolo membro (oppure un gruppo o anche una commissione) possono invece presentare un’iniziativa parlamentare.
Maggioranza borghese
Sia il Consiglio nazionale che il Consiglio degli Stati sono da sempre caratterizzati da una maggioranza di rappresentanti dei partiti borghesi.
Inizialmente dominate dai liberali-radicali, le due camere hanno in seguito accolto numerosi rappresentanti cattolici-conservatori. Nel 1890 furono eletti anche i primi esponenti del partito dei contadini, degli artigiani e dei borghesi (in quell’anno entrò in parlamento anche il primo deputato socialista).
Le camere federali sono un parlamento di milizia. Nei periodi che non prevedono sessioni parlamentari, la maggior parte dei membri esercita altre professioni. Il mandato a Berna viene ricompensato con circa 75’000 franchi all’anno.
swissinfo.ch
Il parlamento della Confederazione elvetica è composto di due camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati.
I membri dei due consigli non sono politici di professione. Il sistema svizzero è un sistema di milizia.
Il Consiglio nazionale riunisce i rappresentanti del popolo. Il Consiglio degli Stati rappresenta i cantoni. Entrambe le camere vengono elette ogni quattro anni dai cittadini svizzeri. Lo scrutinio è libero e segreto.
Le decisioni più importanti non sono prese nel corso delle sessioni parlamentari, ma scaturiscono dal lavoro delle commissioni che fungono da «mini parlamento».
Il Consiglio nazionale conta 200 membri ripartiti tra i vari cantoni in modo proporzionale al numero dei loro abitanti.
Il Consiglio degli Stati conta 46 membri. Ogni cantone ha due rappresentanti; i semicantoni uno.
Le due camere hanno identici poteri. Vige il principio del bicameralismo paritario che si ritrova per esempio anche in Italia.
Da sempre, i partiti borghesi detengono la maggioranza in parlamento.
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